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FAQ sui contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici

Aggiornate al 17 novembre 2022

Argomenti

Differimento del pagamento dei costi di produzione (art. 96, co. 4, d.l. 104/2020, prorogato, per l’annualità di contributo 2020, dall’art. 5, co. 7-bis, d.l. 137/2020 e, per l’annualità 2021, dall’art.14, co. 2-ter, del d.l. 228/2021)

QUESITO: Tra i costi che, ai sensi dell’art. 96, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo, rientrano anche quelli relativi ai contributi previdenziali?
RISPOSTA: Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in ordine alla FAQ concernente l’ambito di applicazione dell’art. 96, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in corso di conversione; in particolare, si chiede specificamente se possano essere pagati entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo gli stipendi del personale, i relativi contributi previdenziali, ed infine le ritenute d’acconto relative alle retribuzioni del personale.
Nella precedente FAQ pubblicata in data 23 settembre, a fronte di quesiti analoghi – anche se diversamente formulati – è stata sottolineata la diversità dei costi afferenti, in generale, il personale rispetto agli altri costi di edizione della testata, e ciò in considerazione del fatto che la normativa che disciplina i contributi diretti a seguito della riforma introdotta con il decreto legislativo n. 70 del 2017 pone esplicitamente l’accento sul regolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte degli editori, come condizione per poter chiedere il contributo all’editoria.
E ciò in ragione del fatto che il sostegno pubblico non può essere rivolto a datori di lavori che non rispettino gli obblighi derivanti dal contratto nei confronti dei loro dipendenti.
Le numerose richieste pervenute hanno tuttavia spinto il Dipartimento ad approfondire la questione, alla luce del complesso delle norme di carattere straordinario e derogatorio - anche di portata generale - emanate negli ultimi mesi per contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria sull’economia delle imprese.
Considerando quindi il contesto straordinario e derogatorio che ha dato origine all’emanazione dello stesso articolo 96, si può ritenere - anche alla luce della sua formulazione letterale (che indica genericamente “…i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020…”) - di includere nell’ambito di operatività della norma tutti i costi di produzione della testata, compresi quelli relativi al personale, che potranno essere pagati entro sessanta giorni dall’incasso del saldo del contributo.
Analogo discorso può essere fatto per le altre voci strettamente inerenti alle retribuzioni del personale, come le ritenute previdenziali e le ritenute d’acconto, ferma restando la necessità che l’impresa risulti regolare sotto i profili previdenziale e fiscale all’atto del pagamento del contributo, così come disposto dall’art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 70 del 2017, non oggetto di deroga. Non può sfuggire, tuttavia, la delicatezza del punto di contemperamento individuato tra gli interessi dell’impresa e quelli dei dipendenti, altrettanto rilevanti; per cui - ove fosse necessario per l’impresa, stante il contesto straordinario, ricorrere al differimento del pagamento dei costi del personale, ed in particolare degli stipendi – si sottolinea l’indefettibile necessità che tali costi siano pagati nel più breve tempo possibile dopo l’incasso del contributo, e naturalmente nel termine massimo stabilito dall’articolo 96.

QUESITO: Quali sono le modalità di certificazione dei costi per i quali, ai sensi dell’art. 96, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è prevista la possibilità di differirne il pagamento entro i sessanta giorni successivi all’incasso del saldo contributo?
RISPOSTA: L’art. 96, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” ha previsto, limitatamente al contributo per l’annualità 2019, il differimento del pagamento dei costi, entro 60 giorni dall’incasso del saldo del contributo medesimo.
Tale disposizione, in considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, è stata prorogata anche con riferimento alle annualità di contributo 2020 e 2021.
Al fine di consentire in sede istruttoria la quantificazione del contributo spettante, nel prospetto dei costi generato dalla piattaforma informatica che gestisce i procedimenti dei contributi diretti alla stampa, regolarmente certificato dalla società di revisione, dovranno essere riportati tutti i costi connessi alla produzione della testata (sostenuti e da sostenere in quanto differibili), indicando, ovviamente per i soli costi sostenuti, gli elementi identificativi degli strumenti di pagamento.
Per quanto concerne i costi il cui pagamento è differito ai sensi della predetta disposizione, di essi dovrà dar conto la società di revisione nella relazione da presentare entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo che dovrà poi essere integrata, successivamente all’avvenuto pagamento e nei termini indicati dall’art. 96, comma 4, con l’indicazione degli strumenti di pagamento utilizzati per i pagamenti differiti.

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Soggetti beneficiari

Enti senza fine di lucro

QUESITO: All'articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sono indicati tra i soggetti beneficiari del contributo gli enti senza fini di lucro. Quali soggetti rientrano in tale categoria?
RISPOSTA: In termini generali, per enti senza fini di lucro si intendono gruppi di soggetti privati (persone giuridiche private) che operano secondo criteri e principi non riconducibili ad una logica di profitto, utilizzando tutte le risorse per la realizzazione del proprio scopo per il perseguimento di finalità socialmente rilevanti. Tali enti possono assumere forme giuridiche diverse; a titolo esemplificativo appartengono a questa categoria le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le fondazioni, l’organizzazione di volontariato o non governativa, la cooperativa sociale, il comitato, etc.. Tuttavia, ai fini dell’applicazione della disciplina sui contributi contenuta nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, l’ente senza fine di lucro deve soddisfare la condizione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 70, e cioè svolgere unicamente attività informativa autonoma ed indipendente di carattere generale.

Fondazioni

QUESITO: Tra gli enti senza scopo di lucro particolare disciplina ricoprono le fondazioni, per le quali è richiesto un soggetto fondatore e l’iscrizione ad un registro per il riconoscimento della personalità giuridica. Si chiede di sapere se per accedere ai contributi o per consentire l’accesso ad una società controllata da una fondazione, la costituzione o il riconoscimento della personalità giuridica siano da considerarsi requisito imprescindibile ovvero se, atteso il regime delle fondazioni e la riconducibilità delle stesse alla volontà del soggetto che ha destinato il patrimonio alle finalità sociali, sia sufficiente il principio di separazione del patrimonio e di autonomia della fondazione.
RISPOSTA: L’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 individua, tra i soggetti che possono beneficiare dei contributi anche le fondazioni, da intendersi come categoria giuridica assoggettata ad un determinato regime giuridico. Per poter rientrare tra i soggetti beneficiari dei contributi è necessario che la fondazione sia costituita secondo le formalità di legge, vale a dire per atto pubblico ai sensi dell’art. 14 c.c., e che la stessa abbia acquistato la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 360. Non risulta, quindi, sufficiente, a tali fini, la mera titolarità in capo all’ente di un patrimonio distinto e autonomo.

Cooperative di giornalisti

QUESITO: Le cooperative di giornalisti debbono adeguare il proprio statuto a tutte le disposizioni previste alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 70 o solo alla disposizione di cui numero 1, secondo quanto indicato dall’art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. 28 luglio 2017? Nel caso debbano adeguare lo statuto a tutte le disposizioni, vi possono provvedere nel corso dell’anno 2018?
RISPOSTA: L’art. 4, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 70 dispone che le cooperative giornalistiche abbiano espressamente previsto nello statuto le clausole ivi indicate; pertanto, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2018, gli statuti delle cooperative giornalistiche devono essere conformati alle disposizioni contenute nel decreto legislativo, parzialmente richiamate dal decreto attuativo. In sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 70, ove le cooperative perfezionino l’adeguamento statutario nel corso dell’anno 2018, le stesse dovranno produrre, nell'ambito della documentazione da presentare a corredo della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’osservanza sostanziale ed effettiva di tutte le clausole previste dall'art. 4, comma 3, lett. d), a far data dal 1° gennaio 2018, cioè anche per il periodo antecedente la formalizzazione della variazione statutaria.

QUESITO: E’ corretto ritenere che il divieto di voto plurimo previsto dall’art. 4, comma 3, lett. d), punto 2) non comprende il caso di delega ad altro socio?
RISPOSTA: Sì in quanto l’istituto della delega non inficia il carattere personale del voto.

Trasformazioni e adeguamenti degli assetti societari

QUESITO: Una cooperativa proprietaria di una testata periodica, con maggioranza delle quote intestata ad un ente morale e le restanti quote intestate a persone fisiche, che percepisce i contributi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 250 del 7 agosto 1990, può continuare a beneficiare dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?
RISPOSTA: Sì, purché soddisfi le condizioni previste dall’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 dicembre 2016, n. 198.

QUESITO: Una cooperativa, proprietaria di una testata periodica, che ha percepito i contributi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 250 del 7 agosto 1990 avendo la maggioranza del capitale intestata ad un ente morale e le restanti quote a persone fisiche, può accedere ai contributi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, modificando il proprio assetto societario mediante la cessione ad uno o più enti morali delle quote intestate ai soci persone fisiche?
RISPOSTA: Sì, fermo restando il possesso degli altri requisiti, potrà beneficare dei contributi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 70, posto che a seguito di tale modifica il capitale sociale sarà interamente detenuto da enti senza fini di lucro.

QUESITO: Una cooperativa che ha percepito i contributi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 250 del 7 agosto 1990, si è costituita come cooperativa giornalistica in data 31 gennaio 2017 modificando il proprio statuto. La stessa può continuare a chiedere i contributi a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?
RISPOSTA: Sì. L’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 prevede espressamente che il requisito dei due anni di anzianità di costituzione dell’impresa (e di edizione della testata) non si applica alle imprese, associazioni ed enti che adeguino l’assetto societario alle prescrizioni del decreto; ciò proprio al fine di non penalizzare le imprese già beneficiarie dei contributi nel periodo di adeguamento dell’assetto societario alle nuove prescrizioni normative. In ogni caso e fatto salvo l’accertamento dei restanti requisiti richiesti dalla legge, per l’applicazione della norma è necessario che le imprese abbiano percepito il contributo per l’annualità precedente a quella in cui esse provvedono all’adeguamento (in questo caso la cooperativa deve aver percepito il contributo per l’anno 2016).

QUESITO: Una cooperativa non giornalistica che svolge unicamente l’attività di editore di giornale e beneficia da tempo dei contributi vorrebbe trasformare la cooperativa in una società a responsabilità limitata, con capitale interamente detenuto da un ente o da enti senza scopo di lucro. In tal caso, rientrerebbe nella disposizione contenuta nell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 secondo cui non si applica il requisito dei due anni di anzianità di costituzione e di edizione della testata?
RISPOSTA: Sì, purché la cooperativa abbia percepito il contributo per l’annualità precedente alla trasformazione.

QUESITO: Una cooperativa non giornalistica che edita una testata non di proprietà per la quale oggi percepisce i contributi vorrebbe, per adeguarsi alle norme del decreto legislativo 70 del 2017, scorporare o cedere l’impresa/azienda ad una nuova società il cui capitale sia interamente posseduto da ente o enti senza fini di lucro. Si chiede se tale caso possa rientrare nella deroga contenuta all’art. 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo, secondo cui non si applica il requisito dei due anni di anzianità di costituzione.
RISPOSTA: Sì, come precisato nella FAQ precedente, può rientrare nella deroga a condizione che abbia acquisito la proprietà della testata secondo quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, lett. d).

QUESITO: Un giornale che riceve da tempo i contributi all’editoria ed è edito da un ente morale senza scopo di lucro che non svolge unicamente attività informativa autonoma ma anche altre attività di tipo culturale, assistenziale, etc., deve adeguare il proprio assetto/scopo societario al fine di continuare a percepire i contributi ai sensi del decreto legislativo n. 70? Tale adeguamento potrebbe consistere nel costituire una nuova impresa/società editrice con capitale detenuto interamente da ente o enti senza fine di lucro, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70? In tal caso, si applica la deroga di cui all’art 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?
RISPOSTA: L’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 stabilisce che le imprese editrici richiedenti i contributi devono svolgere “unicamente attività informativa autonoma……..di carattere generale”. In virtù di tale previsione, gli enti che non soddisfano tale condizione in quanto svolgono anche attività non aventi natura informativa, al fine di adeguarsi alla disposizione normativa e accedere al contributo, possono procedere alla creazione di un nuovo soggetto di diritto che abbia come oggetto sociale esclusivo l’edizione della testata; in tal caso, agli enti che hanno beneficiato del contributo per l’annualità precedente all’adeguamento, si applica la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 70.

QUESITO: Una cooperativa che riceve regolarmente i contributi e che nei primi mesi dell’anno 2017 ha adeguato il proprio assetto societario trasformandosi in una cooperativa giornalistica, rientra nella deroga prevista dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?
RISPOSTA: Si, purché abbia percepito il contributo per l’annualità 2016.

QUESITO: Le imprese, fondazioni e enti morali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3, L. 250/90 per presentare domanda e percepire i contributi relativi all'annualità 2017, possono procedere all'adeguamento nell'anno 2018 usufruendo così della deroga al requisito dei due anni di anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata, prevista dal comma 3 dell’articolo 5?
RISPOSTA: Sì, ove l’adeguamento dell’assetto societario si renda necessario al fine di conformarsi alle nuove prescrizioni contenute nel decreto e a condizione che l’impresa abbia percepito il contributo per l’annualità precedente a quella in cui si provvede all’adeguamento (in questo caso per l’annualità 2017).

QUESITO: Un’impresa editrice società per azioni titolare di altre partecipazioni anche maggioritarie in altre imprese editrici, il cui capitale sociale è detenuto in misura maggioritaria (53%) da una Fondazione, ha fra i suoi azionisti di minoranza (quota del 31% del capitale sociale) una società non editrice quotata in un mercato regolamentato, priva di controllo e/o patto parasociale che possa condizionare la governance e l’attività operativa dell'impresa editrice. Si chiede se la suddetta impresa editrice possa essere beneficiaria dei contributi all'editoria ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 70 del 2017, atteso che le altre imprese editrici controllate, non presenteranno alcuna domanda autonoma di contributo all’editoria e che l’azionista quotato di minoranza non esercita alcuna attività di direzione e coordinamento nei confronti dell’impresa editrice.
RISPOSTA: Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 definiscono il perimetro soggettivo della contribuzione pubblica per l’editoria. In particolare, l’articolo 2, comma 1, del richiamato provvedimento legislativo individua i soggetti che possono essere ammessi a beneficiare dei contributi, e tra questi, alla lett. b), indica espressamente “le imprese editrici di quotidiani e periodici e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, sebbene limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198”. Alla luce di tale norma, che si applica limitatamente al periodo ivi indicato, un’impresa partecipata in misura maggioritaria da una fondazione rientra tra i soggetti beneficiari dei contributi, non rappresentando condizione a ciò ostativa la circostanza che la quota di minoranza sia detenuta da una società, che non esercita attività editoriale, quotata in un mercato regolamentato.
Risposta rettificata in data 18 luglio 2019 dalla seguente:
L’articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 indica la platea dei beneficiari dei contributi all’editoria. In particolare, tra i soggetti che possono essere ammessi ai contributi, al comma 1, lett. b), sono individuate “le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, sebbene limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198”.
Alla luce di tale norma, che si applica limitatamente al periodo ivi indicato, un’impresa partecipata in misura maggioritaria da una fondazione può rientrare tra i soggetti beneficiari dei contributi, ma solo all'esito dell’ulteriore verifica di conformità dell'assetto dell'impresa, imposta dalle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 3 che, in combinato disposto con l'articolo 2, definiscono il perimetro soggettivo della contribuzione pubblica all’editoria.
In particolare l’art. 3, comma 1, lett. c), dispone che non possono accedere al contributo “le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati”.
Con tale disposizione il legislatore, al fine di garantire un sostegno pubblico rivolto ad un’editoria c.d. “debole”, non condizionata da centri di potere o dalla raccolta di capitali provenienti da fonti esterne, ha posto l’obbligo che l’assetto di un’impresa editrice richiedente i contributi non sia in alcun modo riconducibile a mercati regolamentati, né in quanto essa stessa quotata né in quanto partecipata da società quotate, escludendo per tale categoria di soggetti la possibilità dei beneficiare dei contributi.
Pertanto, un’impresa come quella prospettata nel quesito, non può essere ammessa al contributo.

QUESITO: La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, prevede come requisito per accedere ai contributi l’anzianità biennale di costituzione dell’impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo; il comma 3 del medesimo articolo prevede l’esenzione di detto requisito per le imprese, le associazioni e gli enti che provvedono ad adeguare l’assetto societario alle prescrizioni del decreto e che hanno percepito il contributo per l’annualità precedente. Nell’ipotesi di una società di capitali (costituita da oltre due anni e che edita lo stesso giornale per il quale è intenzionata a chiedere il contributo), le cui quote siano interamente cedute ad un ente no profit, il requisito dell’anzianità decorre dal possesso del nuovo assetto partecipativo richiesto dalla norma o la società può avere immediato accesso ai benefici previsti dalla legge, usufruendo della deroga?
RISPOSTA: Nell’ipotesi prospettata il requisito di anzianità decorre dal possesso dell’assetto partecipativo richiesto dalla norma e non può soccorrere la deroga prevista dal decreto legislativo all’articolo 5, comma 3, che si applica alle imprese che hanno percepito il contributo per l’annualità precedente a quella in cui provvedono all’adeguamento.

QUESITO: La deroga al requisito temporale di anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata, si può estendere all’ipotesi in cui una cooperativa di giornalisti che già percepiva i contributi costituisca una società a responsabilità limitata per l’edizione del giornale con la totalità del capitale detenuta da una cooperativa?
RISPOSTA: La ratio della disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 3, del decreto del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 è quella di consentire l’accesso al contributo alle imprese editrici che hanno percepito il contributo almeno nell’anno precedente ma che devono adeguare il proprio assetto societario alle nuove disposizioni in quanto la pregressa compagine societaria non consentirebbe loro l’accesso sulla base delle norme contenute nel decreto di riforma. Il beneficio della deroga non è quindi estensibile ai casi in cui l’impresa editrice, pur rientrando nel perimetro soggettivo definito dalla nuova normativa (nel caso di specie la cooperativa di giornalisti), abbia comunque disposto una variazione del proprio assetto societario; ciò in quanto tale modifica è motivata da esigenze diverse da quelle dell’adeguamento alle nuove disposizioni. Peraltro, nell’ipotesi prospettata, l’intero capitale sembrerebbe essere detenuto da una cooperativa, soggetto che non rientra nella tipologia prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c).

Ambito commerciale

QUESITO: L’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 70 prevede che i contributi diretti siano concessi alle imprese editrici di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) che, in ambito commerciale esercitino unicamente un’attività informativa autonoma di carattere generale e siano in possesso di una serie di requisiti. Al riguardo si chiede se, ai fini dell’ammissione ai contributi pubblici per l’editoria, soddisfi tale condizione un ente senza fine di lucro (eventualmente anche un ente ecclesiastico) proprietario di una testata periodica che, nell’ambito della propria attività istituzionale, conceda in locazione immobili di cui è esso stesso proprietario, con l’unico obiettivo di percepire i canoni e senza svolgere un’attività commerciale con i caratteri della professionalità, organizzazione e sistematicità.
RISPOSTA: Deve ritenersi che non vi sia incompatibilità tra l’esercizio, in ambito commerciale, di un’attività informativa autonoma di carattere generale da parte dell’ente ecclesiastico e l’eventuale concessione in locazione di beni immobili di cui l’ente è proprietario allorché essa si configuri come mero sfruttamento economico da parte dell’ente di tali beni e non come esercizio di attività commerciale con i caratteri della professionalità, organizzazione, sistematicità e abitualità, idonea a far assumere all’ente la soggettività passiva ai fini IVA. Ove infatti il regime fiscale applicato sia quello dell’IRES, e quindi l’imposta sul reddito delle persone giuridiche introdotta dal decreto legislativo n. 344/2003, deve ritenersi che l’attività non dia luogo a sistematica conduzione di operazioni economiche con terzi e quindi non ricorra il carattere dell’imprenditorialità in capo all’ente locatore, confliggente ai fini dell’applicazione del decreto legislativo n. 70 per l’ammissione ai contributi.

QUESITO: La condizione che l’impresa, in ambito commerciale, eserciti “unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale”, può essere inficiata dalla circostanza che una società, proprietaria dell’immobile in cui ha la propria sede, percepisce canoni di locazione da altri soggetti presenti nello stesso immobile?
RISPOSTA: No, purché la locazione non figuri nell’oggetto sociale e non costituisca fonte di reddito prevalente.

Attività informativa autonoma indipendente di carattere generale

QUESITO: L’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 70 prevede, quale requisito di accesso ai contributi diretti, l’esercizio in ambito commerciale, unicamente, di un’attività informativa autonoma indipendente di carattere generale. Quali attività è corretto ritenere che rientrino nell’ambito di tale attività informativa autonoma?
RISPOSTA: Ai fini dell’ammissione ai contributi diretti, rientra nella nozione di attività informativa, autonoma e indipendente, in primis, l’attività editoriale diretta alla produzione di quotidiani o periodici, a cui può affiancarsi un’attività informativa svolta mediante impresa di radiodiffusione sonora, anche tramite servizi di media audiovisivi o radiofonici per le trasmissioni digitali terrestri e/o per le trasmissioni satellitari, l’esercizio di un sito web a carattere informativo e un’eventuale attività di edizione di libri riconducibile alle finalità istituzionali dell’ente. In ogni caso le attività eventuali ed ulteriori rispetto all’attività di edizione di giornali devono essere tenute distinte dal punto di vista organizzativo e gestionale e i relativi costi di produzione devono essere imputati a contabilità separate.

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Requisiti di accesso

Numero minimo di dipendenti

QUESITO: Se un’impresa editrice di un periodico ha assunto sette dipendenti, di cui tre giornalisti, può chiedere i contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, fatto salvo l’accertamento degli altri requisiti richiesti dalla legge?
RISPOSTA: Sì, in quanto il requisito della prevalenza dei giornalisti impiegati nell’intero anno di riferimento del contributo, previsto dall’art. 5, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è da intendersi riferito al numero minimo dei dipendenti richiesti in relazione alla periodicità della testata, vale a dire 5 dipendenti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e 3 dipendenti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di periodici.

QUESITO: Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, un giornalista iscritto all’Ordine nella sezione dei praticanti può essere considerato socio di una cooperativa giornalistica, ai fini del possesso de requisiti di accesso previsti dalla legge?
RISPOSTA: L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 prevede che “ai fini del presente decreto, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative, composte da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'albo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220”.
Alla luce di tale norma la composizione soggettiva delle cooperative giornalistiche che intendono presentare domanda per l’ammissione al contributo pubblico per l’editoria deve considerarsi tassativa. Pertanto, un giornalista iscritto all’Ordine nella sezione dei praticanti che sia socio di una cooperativa giornalistica, non può essere computato ai fini del conseguimento del quorum “della prevalenza di giornalisti” prescritto dalla disposizione richiamata.

QUESITO: L’art. 5, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 70 prevede, tra i requisiti per l’accesso ai contributi diretti, l’impiego nell’intero anno di riferimento del contributo di almeno cinque dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e di almeno tre dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di periodici.
Al riguardo si chiede:
1. se sia applicabile qualsivoglia contratto di lavoro a tempo indeterminato che riguarda il lavoro in imprese editrici di quotidiani e/o periodici;
2. nel caso in cui l’impresa richiedente i contributi abbia un numero di dipendenti corrispondente al numero minimo previsto dalla norma, ma nel corso dell’anno di riferimento del contributo uno o più di essi cessino dal rapporto di lavoro per cause diverse (ad es. morte, licenziamento, pensionamento), se tale requisito può ritenersi soddisfatto quando gli stessi vengano sostituiti in un ragionevole lasso di tempo che tenga conto della necessaria attività di ricerca e selezione del personale.

RISPOSTA: Ai fini del possesso del requisito previsto dall’art. 5, comma 1, lett. d), i giornalisti devono essere assunti con un contratto avente durata indeterminata, a tempo pieno o parziale, nel numero minimo richiesto dalla medesima norma. Ove nel corso dell’anno di riferimento del contributo uno o più di essi cessino dal rapporto di lavoro, ai fini del requisito non vi deve essere soluzione di continuità nella sostituzione con i nuovi assunti, fatti salvi i casi in cui la cessazione del rapporto derivi da cause impreviste (per morte o licenziamento senza preavviso), per i quali è consentito il venir meno del requisito minimo per un tempo ragionevolmente necessario a reperire la nuova risorsa.

QUESITO: E’ corretto ritenere, come si evince dalla declaratoria della legge, che i dipendenti debbano essere assunti a tempo indeterminato ma che gli stessi possano essere assunti a tempo parziale?
RISPOSTA: Sì, tale disposizione, peraltro, era già prevista dal decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 e su questo aspetto non è stata introdotta alcuna modifica dal decreto legislativo di riforma dei contributi.

QUESITO: Ai fini del requisito di accesso al contributo, i giornalisti devono essere assunti da due anni o devono risultare assunti nel periodo di maturazione previsto dall’art. 5 comma 1, lett. d), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?
RISPOSTA: L’art. 5, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 richiede un numero minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, solo per l’anno di riferimento del contributo.

QUESITO: Nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti di anzianità dell'editore e della testata, la circostanza che i soci giornalisti (trattasi di una cooperativa), direttore compreso, siano stati retribuiti con partita IVA (emissione fattura) da almeno due anni, può rappresentare un motivo ostativo all’accesso ai contributi?
Ai fini del possesso del requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), è sufficiente che l’assunzione di un giornalista collaboratore con partita IVA avvenga nel corso dell’anno oppure deve l’assunzione deve decorrere dal 1° gennaio?

RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, per accedere ai contributi è necessario che l’impresa, nell’intero anno di riferimento del contributo, abbia regolarmente assunto dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con prevalenza di giornalisti.
Tale requisito non può considerarsi soddisfatto ove, per raggiungere il numero minimo richiesto dalla legge, un giornalista collaboratore con partita IVA venga assunto, nel corso dell’anno, con contratto a tempo indeterminato.

Anzianità di costituzione dell’imprese e di edizione della testata

QUESITO: Il requisito dell’anzianità almeno biennale di costituzione dell'impresa e di edizione della testata, prescritto dall’articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 70, deve sussistere nei due anni precedenti quello in cui si richiede il contributo di sostegno all'editoria, oppure può essere inteso in termini più ampi e, quindi, abbracciare un periodo più vasto, consentendo di accedere alle provvidenze pubbliche anche a testate rimaste inattive da qualche tempo?
RISPOSTA: Il requisito di anzianità previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 si intende maturato se posseduto in via continuativa dall’impresa.

QUESITO: Una nuova impresa, che comincia ad editare una nuova testata nel corso del 2018, a prescindere dal giorno d’inizio dell’edizione, potrà presentare domanda di ammissione ai contributi pubblici nell'anno 2020 oppure dovrà aspettare l'anno 2021?
RISPOSTA: L’impresa editrice deve aver maturato tutti i requisiti, ivi compreso quello relativo al biennio di edizione della testata, al momento della presentazione dell’istanza di contributo; quindi, nel caso sopra prospettato, potrà essere presentata nell'anno 2022 domanda di ammissione ai contributi per l’anno 2021, prima annualità utile dopo il biennio di maturazione del requisito di anzianità.

Cambio di periodicità della testata

QUESITO: Nell’ipotesi in cui una cooperativa editrice di un periodico modifichi la testata (per esempio da mensile a settimanale o da settimanale a mensile) perde l’anzianità di edizione? E nell’ipotesi in cui la periodicità passi da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano?
RISPOSTA: L’articolo 5, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 individua come requisito di accesso “l’anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo di almeno due anni”. Con riferimento a tale requisito, l’articolo 32 del decreto legislativo n. 70 ha abrogato, tra le altre, la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 457, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266 che stabiliva che, in caso di cambiamento della periodicità della testata, il requisito temporale per accedere ai benefici di legge (come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m.) dovesse essere maturato con riferimento alla nuova periodicità. Alla luce di tale abrogazione è, quindi, da ritenersi che l’eventuale modificazione della periodicità della testata (da mensile a settimanale ovvero da periodico a quotidiano e viceversa) non incida sul requisito oggi richiesto di anzianità di edizione della testata, purché lo stesso sia stato maturato senza soluzione di continuità prima dell’annualità di contributo per la quale la domanda è presentata, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.

QUESITO: Fermi restando i massimali previsti per le singole tipologie di pubblicazione, è possibile che un’impresa editrice di un periodico in formato cartaceo, editi la testata in formato digitale con periodicità quotidiana?
RISPOSTA: Sì, il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 non prevede alcuna disposizione ostativa al riguardo, purché vengano soddisfatti i requisiti richiesti dalle norme per le rispettive edizioni.

Distribuzione degli utili

QUESITO: L’articolo 5, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 70 prevede, quale requisito di accesso, il “divieto di distribuzione di utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria”.
Decorso il tempo previsto dalla disposizione normativa, possono essere distribuiti gli utili anche se l’impresa editrice continua a percepire i contributi? A decorrere dall’entrata in vigore della nuova normativa, possono essere distribuiti utili formatisi nel periodo antecedente gli otto anni del divieto?

RISPOSTA: No, fino a quando continua a percepire il contributo, l’impresa non può distribuire utili. Ciò in quanto la finalità della norma è quella di evitare che i contributi erogati alle imprese editrici confluiscano nella disponibilità patrimoniale personale dei soci anziché essere impiegati per il vantaggio e lo sviluppo aziendale, cui è preordinato il sostegno pubblico alle imprese editoriali c.d. “deboli” (cooperative, enti senza scopo di lucro, etc.).
Gli otto anni di divieto decorrono dall’esercizio dell’ultimo anno di riscossione dei contributi e, quindi, non è possibile effettuare distribuzioni di utili prima della scadenza di tale periodo.

QUESITO: E’ necessario adeguare lo statuto sociale dell’impresa che, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 250 del 1990, dispone il divieto di distribuzione degli utili nell’anno di riscossione dei contributi e nei dieci anni successivi?
RISPOSTA: La previsione in materia di divieto di distribuzione degli utili contenuta nella legge n. 250 del 1990 e s.m. è più restrittiva rispetto a quella del decreto legislativo n. 70; pertanto l’adeguamento statutario alle nuove previsioni è rimesso alla scelta dell’impresa.

QUESITO: Anche gli enti ecclesiastici proprietari di una testata periodica sono tenuti a rispettare, ai fini dell’accesso ai contributi diretti di cui al decreto legislativo n. 70 del 2017, il divieto di distribuzione di utili adottato con norma statutaria, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 70?
Nel caso di risposta affermativa, ove tali enti non abbiano l’obbligo di avere uno statuto, può tale requisito ritenersi conseguito allorché l’autorità ecclesiastica competente disponga, con proprio decreto, il suddetto divieto di distribuzione degli utili?

RISPOSTA: Il divieto di distribuzione degli utili, richiamato dall’art. 5, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 70 ma già previsto dall’originaria normativa sui contributi diretti all’editoria, ha la finalità di evitare che le risorse statali, espressamente destinate al settore dell’editoria, possano essere utilizzate per scopi diversi da quello primario del sostegno all’attività editoriale. Trattandosi, quindi, di un requisito generale richiesto dalla normativa di settore, esso si applica anche agli enti ecclesiastici, considerata anche la loro natura di enti che non perseguono un fine lucrativo. Ciò, peraltro, appare in linea con quanto disposto dall’art. 7, comma 3, della legge n. 121 del 1985 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), secondo cui “le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”.
Alla luce della medesima disposizione, nel caso in cui l’ente fosse sprovvisto di statuto l’osservanza del divieto di distribuire utili, nei termini previsti dalla legge, potrà essere attestata con l’allegazione del provvedimento dell'Autorità ecclesiastica.

QUESITO: Le società titolari di periodici che richiedono l’accesso ai contributi diretti devono adottare, con norma statutaria, il divieto di distribuzione di utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi. In caso di liquidazione e scioglimento prima della decorrenza di tali otto anni, come si deve procedere?
RISPOSTA: In tal caso trova applicazione l’art. 3, comma 6, della legge n. 250 del 1990 secondo cui ove la società sia posta in liquidazione nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, la stessa dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro (rectius: dell’economia e delle finanze), prima di qualunque distribuzione od assegnazione, una somma calcolata con le modalità indicate nella medesima disposizione nei limiti del risultato netto della liquidazione. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 70, il periodo di riferimento dei dieci anni è da intendersi ridotto ad otto anni ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. e), del decreto medesimo.

Evidenza dei finanziamenti pubblici nell’edizione della testata

QUESITO: L’art. 5 comma 2, lett. f), dispone l’obbligo per l’impresa di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti.
Al riguardo si chiede: a) se debba essere indicato anche l’importo ricevuto nell’anno solare o se sia sufficiente indicare che la testata riceve contributi diretti; b) se con il termine “….tutti gli ulteriori finanziamenti….” si intendano soltanto i finanziamenti “pubblici” o eventuali finanziamenti da parte di soggetti privati e/o soci; c) se tali informazioni vadano riportate su tutte le uscite oppure solo in occasione della pubblicazione del bilancio nel mese di agosto di ogni anno; d) se tali informazioni vadano indicate dall’anno 2018, con riferimento ai contributi ricevuti fino al 2017 oppure dall’anno 2019 con riferimento ai contributi fino al 2018.

RISPOSTA: Ai fini del possesso di tale requisito é sufficiente indicare, nella gerenza o in altra parte di ogni singola uscita della testata, sia nell’edizione digitale che in quella cartacea, che la testata percepisce i contributi pubblici all’editoria nonché eventuali altri finanziamenti pubblici a qualunque titolo ricevuti, senza necessità di indicare i relativi importi. L’evidenza deve far riferimento ai contributi percepiti in annualità precedenti a quella per la quale si richiede il contributo.

QUESITO: La lettera f), del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, 70, prevede per l’impresa l’obbligo di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo percepito nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti: il termine generico di “finanziamento” deve intendersi riferito anche ai finanziamenti privati o concessi da Istituti di credito? Con quali modalità è necessario dare evidenzia dei finanziamenti ricevuti? E’ sufficiente indicare nell’edizione cartacea che la testata è beneficiaria di contributi pubblici e rimandare per il dettaglio a una sezione del sito richiamata in testata? La pubblicità del contributo va data sulla base dell’ultimo contributo incassato, pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria?
RISPOSTA: Come già indicato nella Faq precedente, ai fini del possesso del requisito previsto dalla legge é sufficiente indicare nella gerenza o in altra parte di ogni uscita della testata, sia dell’edizione digitale che su carta, che la testata percepisce i contributi pubblici all’editoria nonché eventuali altri finanziamenti pubblici a qualunque titolo ricevuti, senza necessità di indicare i relativi importi. L’evidenza deve far riferimento ai contributi percepiti in annualità precedenti a quella per la quale si richiede il contributo.

Misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna

QUESITO: L’art. 5, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 70 prevede, tra i requisiti di accesso ai contributi, l’impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. Al riguardo con quale modalità deve essere attestato tale adempimento?
RISPOSTA: Ai fini del possesso del requisito di cui all’art. 5, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 70, l’impresa editrice deve attestare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 2, comma 2, lett. d), punto 12, del D.P.C.M. 28 luglio 2017: a) di aver adottato nell’ambito dell’attività informativa misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna; b) ove abbia aderito, eventualmente tramite la propria associazione rappresentativa, al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, di essersi adeguata alle prescrizioni in esso contenute.

QUESITO: L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70, prevede in capo alle imprese che richiedono i contributi “l’impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale”. A tal proposito, è sufficiente una dichiarazione, espressa sulla gerenza o all'interno del giornale e del sito web, che l’impresa si impegna a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna oppure è obbligatoria l'adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale tramite iscrizione a pagamento allo IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria)?
RISPOSTA: Le modalità per l’assolvimento dell’onere previsto dall’art. 5, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 70, sono quelle indicate nel D.P.C.M. 15 settembre 2017 (art. 2, comma 2, lett. d), punto 12) ed esplicitate nella faq precedente. Pertanto, ai fini del possesso del suddetto requisito, non è sufficiente una dichiarazione in tal senso espressa sul giornale o sul sito.

QUESITO: L’assolvimento dell’onere di cui all’art. 5, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, può ritenersi soddisfatto con l’inserimento nello statuto di una clausola con la quale l’impresa si impegna ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna?
RISPOSTA: Sì, l’inserimento di una clausola statutaria che vincola l’impresa ad assolvere a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. g) del decreto legislativo, n. 70, può essere considerata un’ulteriore modalità idonea a soddisfare il suddetto onere in alternativa a quelle indicate nella precedente FAQ.

Proprietà/affitto della testata

QUESITI: Ai sensi del decreto legislativo n. 70, una cooperativa deve obbligatoriamente acquistare la testata per ricevere il contributo?
Una cooperativa semplice, comodataria a titolo gratuito od affittuaria di una testata periodica, la cui maggioranza del capitale risulti intestata ad un ente morale e le restanti quote a persone fisiche, che ha percepito i contributi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 250 del 7 agosto 1990 può continuare a percepire i contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?
Una testata di proprietà di una diocesi è stata, fino ad oggi, concessa in locazione ad un’impresa editrice (cooperativa) che ne ha chiesto i contributi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 250 del 1990. In tal caso è possibile applicare all’impresa la deroga all’obbligo di proprietà della testata da parte dell’editore, prevista dall'art. 5, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 70 per le cooperative subentrate ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63?
Una cooperativa giornalistica beneficiaria dei contributi a decorrere dall’anno 2006 in virtù di un contratto di cessione in uso della testata, può continuare a percepire i contributi ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?

RISPOSTA: L’art. 5, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 70 prevede, come requisito per accedere al contributo, che l’editore sia proprietario della testata per quale richiede il contributo stesso. Le deroghe a tale obbligo, previste dal medesimo articolo, si riferiscono a fattispecie tassative che riguardano le imprese editrici che hanno maturato il diritto ai contributi entro la data del 31 dicembre 2005 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) e le cooperative subentrate al contratto di cessione in uso ai sensi dell’art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63. Al di fuori delle suddette ipotesi, i beneficiari dei contributi devono risultare proprietari della testata nel periodo per il quale si richiede il contributo.

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Calcolo del contributo

Rimborso dei costi

QUESITO: Fatto salvo l’accertamento dei requisiti richiesti dalla legge, un’impresa editrice può chiedere il rimborso dei costi relativi a tutti i propri dipendenti ovvero solo ai dipendenti entro il numero minimo richiesto dall’art. 5, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?
RISPOSTA: Le imprese possono portare a rimborso i costi relativi a tutti i dipendenti che rientrano nelle categorie previste dall’art. 8, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (giornalisti, poligrafici, web master, altre figure tecniche assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato); tali costi verranno rimborsati entro gli importi e nei limiti fissati dal decreto legislativo all’articolo 8, commi 2, lett. a), 8 e 9.

QUESITO: È ammissibile nel 2018 la quota di ammortamento di un costo sostenuto nell’anno 2017 relativo a costi per adeguare l’edizione digitale alla nuova normativa oppure il costo originario deve essere comunque sostenuto a partire dall’anno 2018 ?
RISPOSTA: Sì in quanto l’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 70 (che sul punto non innova né modifica la precedente disciplina in materia) ammette il rimborso delle rate di ammortamento dei costi di cui alle lettere d), e), f) e g), in relazione alla quota parte imputabile all’esercizio di riferimento del contributo.

QUESITO: In relazione al costo del personale l’imputazione alle due edizioni della relativa quota richiede un apprezzamento del legale rappresentante nell’ipotesi in cui i dipendenti non lavorino esclusivamente per una delle due; alcune imprese associate, quindi, nell’ipotesi in cui non vi sia una specifica attività per una delle due edizioni, utilizzano un criterio semplice, vale a dire imputano il costo al 50% all’edizione cartacea e al 50% a quella digitale. Questa scelta, ininfluente ai fini della determinazione del contributo, in quanto le due edizioni hanno un’uguale intensità di agevolazione, deriva dalla teoria del costo redazionale della prima copia che, chiaramente, è il medesimo per l’edizione cartacea e quella digitale. Si chiede di conoscere gli orientamenti degli uffici su questa impostazione ed eventuali altre indicazioni per questo tipo di fattispecie.
RISPOSTA: Il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 ha previsto per i primi due anni di applicazione quote di rimborso distinte dei costi relativi alle due modalità di edizione della testata su carta e digitale; ciò al fine di incentivare il passaggio all’editoria digitale. Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, nel portare a compimento il processo di sviluppo in tale direzione, ha superato questa impostazione considerando come unico il prodotto informativo nelle due edizioni su carta e digitale e, conseguentemente, i costi di produzione della testata relativi al personale (e agli altri costi fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla produzione carta quali acquisto carta e distribuzione) vanno indicati in termini unitari.

QUESITO: L’adeguamento alle nuove norme in materia di edizioni digitali richiede spesso l’ammodernamento dell’hardware e del software; chiaramente il sistema editoriale è strumentale sia all’edizione cartacea sia a quella digitale. Si chiede, quindi, se le quote di ammortamento per l’acquisto dei computer, dei server e dei relativi software possono essere indicati in relazione all’edizione digitale, ma comunque in grado di supportare anche le attività relative all’edizione cartacea.
RISPOSTA: Sì, per le motivazioni indicate nella FAQ precedente

Criteri premiali

QUESITO: Ai sensi dell’art. 8, comma 14, lett. b), del decreto legislativo n. 70, all’impresa che attua percorsi di alternanza scuola-lavoro si applica una quota aggiuntiva di contributo, fino ad un massimo del 3 per cento del contributo erogato. Detta percentuale si intende riferita a ciascuna scuola superiore che abbia stipulato convenzioni con l’impresa editoriale per l’attivazione dei suddetti percorsi?
L’attivazione di percorsi con ciascuna scuola deve prevedere un numero minimo di ragazzi oppure possono essere percorsi e progetti “singoli”? Inoltre, percorsi di studenti che frequentano classi diverse, ma dello stesso Istituto scolastico sono considerati progetti autonomi o trattandosi del medesimo Istituto scolastico sono da considerare un progetto unico?

RISPOSTA: La quota aggiuntiva di contributo prevista dall’art. 8, comma 14, lett. b), del decreto legislativo n. 70 è calcolata in relazione alle convenzioni per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro stipulate con ciascuna scuola. Percorsi cui partecipano studenti di classi diverse nell’ambito dello stesso Istituto scolastico che ha stipulato la convenzione sono considerati come un progetto unico.

QUESITO: I tirocini curriculari e i progetti formativi svolti sulla base di convenzioni stipulate con le Università possono essere considerati alla stregua dei “percorsi di alternanza scuola-lavoro” previsti dall’articolo 8, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70? Ciò tenuto conto del fatto che sono esperienze previste comunque all’interno di un percorso di istruzione e formazione per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e favorire l’acquisizione di competenze professionali.
RISPOSTA: Con la disposizione citata nel quesito, il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ha attuato quanto puntualmente disposto dalla legge delega 26 ottobre 2016, n. 198, la quale - all’art. 2, comma 2, lett. e), punto 3 – ha previsto alcuni criteri premiali ai fini della determinazione del contributo, tra i quali l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, richiamando, per tale fattispecie, la tipologia disciplinata dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
Tale decreto, a cui la legge delega rinvia espressamente, disciplina l’alternanza scuola-lavoro “come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale”, per studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa.
Ciò posto, stante la particolare puntualità della previsione normativa e dei richiami in essa contenuti, non risulta possibile prendere in considerazione - ai fini del dell’attribuzione di maggiorazioni del contributo all’editoria, con riflessi anche sulla ripartizione delle risorse tra i richiedenti - altri tipi di tirocini curriculari, quali quelli svolti sulla base di convenzioni stipulate con le Università, pur se nella sostanza configurano anch’essi un percorso di istruzione e formazione con la finalità di affinare il processo di apprendimento e l’arricchimento delle conoscenze degli studenti.

Clausola di salvaguardia

QUESITO: Un’impresa che ha avuto accesso ai contributi diretti per una testata in formato cartaceo e digitale, è costretta dal 2022 a editare la medesima testata in modalità esclusivamente in digitale. Si chiede se potrà fruire della norma di salvaguardia prevista dall’articolo 96, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e prorogata anche per l’anno 2022 dal decreto legge 228/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
RISPOSTA: Il comma 5 dell’articolo 96 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dispone che “Qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno”.
Giova ricordare che le modalità di pubblicazione della testata, ammesse dalla vigente normativa, sono l’edizione digitale in parallelo con l’edizione cartacea e l’edizione esclusivamente digitale; a ciascuna di esse è collegato un diverso sistema di calcolo per determinare il contributo, che presenta percentuali di rimborso, tetti fissati per legge e condizioni diversi e peculiari per ciascuna edizione.
Appare evidente che, ai fini dell’applicazione della norma di salvaguardia, occorre che la testata sia stata pubblicata con le medesime modalità dell’annualità 2019. Infatti, l’eventuale modifica di edizione della testata, intervenuta successivamente al 2019, da digitale in parallelo con l’edizione cartacea ad esclusivamente digitale o viceversa, comporterebbe la conseguenza incongrua di comparare la somma erogata per il contributo il 2019 con un contributo eterogeneo, relativo ad una testata pubblicata con diversa modalità e determinato sulla base di un calcolo differente.
Per quanto sostenuto, non appare possibile applicare al caso prospettato, la disposizione contenuta nell’articolo 96, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

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Edizione in formato digitale

QUESITO: L’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 70 del 2017, fa riferimento al sito web, alla lettera e), e alle pagine web, alla lettera f). Oggi le pagine dell’edizione digitale di una testata giornalistica sono distribuite anche su ulteriori piattaforme (facebook, instagram, twitter, telegram...). Si chiede, pertanto, se i costi necessari a garantire la gestione e l’alimentazione dei contenuti informativi anche su altri canali distributivi rientrano tra quelli ammissibili.
RISPOSTA: L’utilizzo di piattaforme, comunemente rientranti nella definizione dei “social network”, rappresenta oggi un canale attraverso cui vengono diffusi contenuti informativi, anche con finalità di incentivo alla vendita delle copie della rivista. Tali canali integrano i siti web collegati alle testate e creano sistemi di interazione con gli utenti, attraverso l’inserimento di commenti e scambi di opinione. Pertanto, tenuto conto dell’ampia e rapida evoluzione delle tecnologie di diffusione e accessibilità di notizie sulle diverse piattaforme social - di cui le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2017 non potevano tener conto compiutamente – ma dalle quali non si può oggi prescindere – si ritiene che anche i costi sostenuti dalle imprese per l’inserimento e l’alimentazione dei contenuti informativi su tali piattaforme rientrino nei costi di gestione corrente della testata digitale ammissibili al rimborso.

QUESITO: Cosa si intende per gestione e alimentazione delle pagine web? La sola funzione tecnico/informatica o invece anche la gestione e alimentazione giornalistica, quindi l'immissione di contenuti nelle pagine web? Il riferimento all’alimentazione delle pagine web sembra ricomprendere anche i costi sostenuti dalle imprese per la produzione di contenuti informativi e non solo per il supporto tecnico informatico. Si chiede un chiarimento al riguardo.
RISPOSTA: Per gestione e alimentazione delle pagine web è da intendersi l’attività tecnico – informatica necessaria per l’organizzazione e gestione delle pagine web o per l’immissione di dati e contenuti già prodotti (articoli, spazi pubblicitari, etc.). I costi sostenuti per la produzione dei contenuti informativi rientrano nella categoria “costo per il personale dipendente” di cui all’art. 8, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 70 e sono, dunque, rimborsati a tale titolo, essendo il prodotto dell’attività lavorativa delle figure professionali (giornalisti, poligrafici, web master, etc.) incardinate nell’impresa editrice.

QUESITO: In relazione ai costi sostenuti per la gestione e per l’alimentazione delle pagine web, esistono prescrizioni o vincoli circa la forma giuridica del fornitore? In altri termini può trattarsi anche di collaboratori esterni o professionisti o, invece, i fornitori devono essere organizzati sotto forma di società o ditte individuali?
RISPOSTA: Non vi sono vincoli specifici in ordine alla configurazione giuridica dei fornitori dei servizi in questione.

QUESITO: La produzione di contenuti informativi commissionata a soggetti esterni alla società editrice, persone fisiche o giuridiche, ma in esclusiva per la società editrice, possono essere ricompresi tra il materiale autoprodotto ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?
RISPOSTA: Per materiale autoprodotto si intende il risultato dell’attività editoriale svolta dalla struttura organizzativa interna all’impresa editrice, in termini di creazione, elaborazione critica, commento delle notizie dirette all’utente. Pertanto la produzione di contenuti informativi da parte di soggetti esterni all’impresa editrice, seppur in regime di esclusiva, non soddisfa tale requisito. Anche per questo, i service editoriali, ammessi nella precedente normativa entro certi limiti, non sono più ricompresi tra i costi rimborsabili.

Materiale autoprodotto e aggiornamenti

QUESITO: Si può definire autoprodotto il materiale già pubblicato sull'edizione cartacea? Può trattarsi di materiale proveniente da agenzie e/o uffici stampa, opportunamente lavorato dal punto di vista giornalistico?
RISPOSTA: Per materiale autoprodotto si intende il risultato dell’attività editoriale svolta dalla struttura organizzativa interna all’impresa editrice, in termini di creazione, elaborazione critica, commento delle notizie dirette all’utente. Il materiale pubblicato nell’edizione cartacea e diffuso anche nell’edizione digitale, può considerarsi “autoprodotto” se rispondente a tali caratteristiche. La semplice aggregazione di notizie o la ripubblicazione, totale o prevalente, di contenuti prodotti al di fuori della propria organizzazione editoriale, non soddisfa il carattere di originalità dell’informazione richiesto dall’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

QUESITO: Cosa si intende per “aggiornamento” degli articoli o contenuti multimediali originali. E’ sufficiente la ripubblicazione?
RISPOSTA: Per aggiornamento si intende la revisione, l’adeguamento, lo sviluppo e l’integrazione degli articoli o dei contenuti multimediali originali, generato sulla base di nuove conoscenze o di nuovi accadimenti riguardanti gli stessi o ad essi correlati. La mera ripubblicazione di un articolo non è sufficiente a soddisfare il requisito previsto all’art. 7, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

QUESITO: Come deve essere intesa l’espressione “minimo giornaliero” contenuta nell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 70, riferita anche alle testate periodiche?
RISPOSTA: Con riferimento alle testate periodiche, l’espressione “minimo giornaliero” non può che intendersi riferita alla singola uscita in ragione della periodicità della testata.

Contenuti a pagamento

QUESITO: In caso di edizione esclusivamente in formato digitale cosa si intende con l’espressione “i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso”?
Per quanto riguarda i contenuti a pagamento per le testate on line, ci sono particolari quantità da rispettare?

RISPOSTA: In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, l’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 non indica soglie o limiti di onerosità delle testate on line, purché vi siano contenuti fruibili a pagamento in relazione ad ogni singola uscita.

Utenti unici finali

QUESITO: L’art. 2, comma 2, lett. d), punto 11, del D.P.C.M. 28 luglio 2017 prevede che il legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi presenti, per l’edizione digitale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, tra l’altro, l’indicazione del numero medio mensile di utenti unici finali raggiunti. Ai fini di tale indicazione, si può fare riferimento ai dati di Google Analytics?
RISPOSTA: Google Analytics risulta essere uno dei sistemi di rilevazione statistici del numero di utenti unici ad oggi presenti in Italia. Pertanto, ai fini dell’attestazione richiesta, si può fare riferimento ai dati da esso forniti.

QUESITO: L’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, stabilisce che, ai fini dell’ammissione al contributo delle testate esclusivamente in formato digitale, è necessario avere un numero di utenti unici mensili non inferiore a 40.000; tale numero è da riferirsi alle visualizzazioni di pagina o agli utenti unici che nel mese accedono alla testata? In tal caso, quale è il periodo da prendere in considerazione ai fini della rilevazione?
RISPOSTA: La nuova normativa fa riferimento agli utenti unici; con tale espressione (equivalente a quella di visitatore unico) si intende il numero di persone singole, identificate mediante un indicatore (cookie persistente) che ha accesso ad un sito in un determinato periodo. Ai fini del soddisfacimento della condizione prescritta di 40.000 utenti unici medi mensili, ai sensi del decreto legislativo n. 70 e del D.P.C.M. attuativo del 28 luglio 2017, l’arco temporale per la rilevazione va individuato in relazione alla frequenza degli aggiornamenti prescritta dalla legge a garanzia della dinamicità e tempestività dell’informazione digitale. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto n. 70, la rilevazione del numero di utenti unici dovrà essere effettuata su base giornaliera per i quotidiani, e su base settimanale per i periodici. Di conseguenza, il numero di utenti unici medio mensile dovrà risultare dal totale degli utenti unici rilevati seguendo il predetto criterio, diviso per 12 mesi.

QUESITO: Il numero 2 del comma 1, dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 prevede come requisito per accedere ai contributi per l’edizione esclusivamente in formato digitale almeno 40.000 utenti unici mensili. Si chiede di conoscere se questo vincolo vale anche per le imprese editrici che chiedono i contributi sia per l’edizione cartacea sia per quella digitale, in quanto l’articolo 7 del suddetto decreto legislativo non include tra i requisiti il parametro degli utenti unici.
RISPOSTA: La disposizione contenuta nell’articolo 9 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, relativa al numero minimo di utenti unici mensili, si riferisce soltanto all’edizione in formato esclusivamente digitale.

QUESITO: In relazione alle copie digitali si chiede se rientrano nel computo di quelle vendute quelle che, a seguito di regolare abbonamento o acquisto singolo, vengono vendute in formato pdf via posta elettronica.
RISPOSTA: No. L’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 definisce edizione in formato digitale, la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica; il formato pdf, per sua natura statica e atemporale, contrasta con la dinamicità e tempestività intrinseca all’informazione digitale e richiesta dalla suddetta disposizione.

Funzionalità per l’accessibilità ai contenuti informativi del sito

QUESITO: L’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 70 prevede, tra l’altro, che le edizioni in formato digitale della testata siano dotate di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni nel sito da parte delle persone con disabilità. Ai fini dell’assolvimento di tale prescrizione, può essere adottato lo standard W3C?
RISPOSTA: In conformità ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (art. 9), la piattaforma W3C (World Wide Web Consortium) è idonea a consentire alle persone con disabilità l’accesso ai sistemi di informazione e di comunicazione. Pertanto la sua adozione risulta adeguata ai fini di quanto richiesto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 70.

QUESITO: Si chiede di conoscere se per la funzionalità volta a rendere accessibili le informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità: a) può ritenersi sufficiente la circostanza che tutti gli articoli pubblicati siano “ascoltabili” in audio o se sono necessarie altre funzionalità; b) se è obbligatoria la validazione W3C; c) se entro la data del 31 dicembre il sito deve essere reso accessibile secondo la piattaforma W3C ovvero se è consentito, considerata la complessità tecnica, acquisire la funzionalità nel corso del 2018?
RISPOSTA: L’adozione della piattaforma W3C , come precisato nella precedente faq, risulta adeguata ai fini di quanto richiesto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 70. ma non è obbligatoria. L’obbligo risiede nella predisposizione del sito, attraverso il quale la testata digitale è diffusa, a consentire il corretto funzionamento dei software atti a rendere fruibili i contenuti della testata da parte delle persone disabili. Tale onere, in sede di prima applicazione della legge, potrà ritenersi soddisfatto allorché l’impresa, al momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo per l’anno 2018 e della relativa documentazione, dimostri di aver realizzato quanto necessario a rendere operativa tale funzionalità entro l’anno di riferimento del contributo.

Registrazione al Tribunale

QUESITO: La registrazione al Tribunale effettuata per la testata edita in formato cartaceo può considerarsi valida anche per l’edizione digitale della medesima testata?
RISPOSTA: Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 non ha abrogato la disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 2, del decreto - legge 18 maggio 2012, n. 63 ai sensi del quale “qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l’impresa non è tenuta all’iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al Registro degli Operatori di Comunicazione”. Quindi se l’impresa editrice ha già registrato presso il Tribunale la testata in formato cartaceo, ove pubblichi l’edizione digitale con lo stesso marchio editoriale, può limitarsi a dare comunicazione dell’edizione digitale al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Frequenza minima degli aggiornamenti

QUESITO: L’art. 7 del D.lgs. 70/2017, al comma 2, stabilisce che i contenuti della testata “devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 50 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscono almeno il 50 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:
a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.
Ciò premesso si chiede se sia corretto interpretare tale disposizione nel senso che, per un periodico, la frequenza minima dell’aggiornamento (venti articoli o contenuti multimediali aggiornati quattro volte a settimana) comporti la pubblicazione di almeno ottanta articoli (o contenuti multimediali) a settimana, sia che questi siano elaborati ex novo sia che siano semplici aggiornamenti e/o arricchimenti di notizie già pubblicate, come precisato in altre Faq.
Ciò comporterebbe un impegno considerevole, tanto più per i giornali periodici. Si chiede, pertanto, di precisare quale sia il numero effettivo di articoli e/o aggiornamenti minimi settimanali richiesti.

RISPOSTA: L’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in considerazione della dinamicità e dell’attualità proprie dell’informazione digitale, richiede una frequenza minima di aggiornamento degli articoli o dei contenuti multimediali originali della testata, pari, per i quotidiani, a tre volte al giorno e, per i periodici, a quattro volte a settimana.
Ora, fermo restando il numero minimo di venti articoli o contenuti multimediali stabiliti dalla norma in occasione di ciascuna uscita del quotidiano o del periodico, la frequenza di aggiornamento indicata dalla legge deve intendersi riferita al complesso dei contenuti informativi della testata, e non ai singoli articoli.
Pertanto, la testata quotidiana dovrà essere aggiornata almeno tre volte nel corso del giorno di uscita mentre la testata periodica (plurisettimanale, settimanale, quindicinale, mensile e bimestrale) dovrà essere aggiornata almeno quattro volte nel corso di una settimana, mediante la revisione, l’adeguamento, l’integrazione, anche di natura multimediale, del suo contenuto complessivo.
Si precisa infine che, per il raggiungimento del requisito richiesto dalla norma, laddove il contenuto informativo non si presti, per sua intrinseca valenza, ad essere aggiornato, sarà considerata equivalente la pubblicazione di un nuovo articolo o contenuto multimediale.

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Regolarità contributiva previdenziale

QUESITO: Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alle novità introdotte dalla nuova normativa sui contributi diretti con riferimento alla regolarità contributiva previdenziale in capo alle imprese editrici.
RISPOSTA: A decorrere dall’annualità di contributo 2018, la regolarità contributiva previdenziale non è più requisito di accesso per l’ammissione al contributo diretto, ma costituisce semplice condizione per il pagamento del contributo medesimo.
Nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, infatti, la predetta regolarità non è più enumerata tra i vari requisiti di accesso (in conformità ai criteri di delega recati dalla legge n. 198 del 2016); l’articolo 11 del citato decreto legislativo dispone invece che il pagamento della rata di anticipo (comma 3) e del saldo (comma 6) sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva previdenziale, oltre che alla consueta verifica di non inadempimento presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Ciò significa, evidentemente, che in questa diversa configurazione la condizione di regolarità deve essere verificata nell’attualità, cioè con riferimento all’atto stesso del pagamento, e non più con riferimento al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la domanda del contributo.
Pertanto, ai fini dell’erogazione di ognuna delle due tranches di contributo, le imprese editrici devono essere in regola con i versamenti dei contributi presso gli Istituti previdenziali cui sono iscritte.
Naturalmente, non trattandosi più di un requisito di ammissione, può ammettersi il pagamento del contributo in un momento successivo a quello della accertata irregolarità, non appena la posizione dell’impresa risulti regolarizzata.

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