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Credito di imposta per le spese per la distribuzione delle testate edite

L'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, per l’anno 2021, un credito d’imposta per le spese sostenute, per l’anno 2020, per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.

Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

Con D.P.C.M. 26 ottobre 2021 sono state definite le modalità applicative e la procedura di accesso al credito.

La misura agevolativa è stata notificata alla Commissione europea che, con la decisione positiva n. C(2022) 4898 final pubblicata in data 13 luglio 2022 sul sito della stessa Commissione Europea, si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.

Pertanto, con decreto del Capo del Dipartimento del 2 agosto 2022, sono stati definitivamente stabiliti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite.

Chi può accedere al beneficio

Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici in possesso dei seguenti requisiti:

  1. sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;
  2. residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  3. indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  4. che abbiano stipulato accordi di filiera, anche attraverso le associazioni rappresentative cui sono iscritte, per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali. Per piccoli comuni si intendono quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come individuati dall’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Può soddisfare il requisito di ammissione, anche l’aver stipulato contratti di distribuzione che, in attuazione a quanto stabilito dall’art.16 della legge 5 agosto 1981, n. 416, assicurino nel servizio la parità di condizioni a tutte le testate rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, nonché la realizzazione della più ampia agibilità e capillarità della rete di vendita, anche con riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali, in conformità a quanto disposto dall’art. 67 comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

 L’agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Spese ammesse

Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute, per l’anno 2020, per la distribuzione ed il trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.

Le spese ammesse, riferite all’anno 2020, si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e la loro effettuazione deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lett. a) e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per la distribuzione delle copie ai sottoscrittori di abbonamenti ai giornali, né i costi di distribuzione tramite il servizio postale.

Come e quando presentare la domanda

Le imprese editrici che intendono accedere al beneficio per l’anno 2021 potranno presentare domanda al Dipartimento nel periodo dal 14 ottobre 2022 al 14 novembre 2022 attraverso l’apposita procedura che sarà disponibile, a partire dal 14 ottobre 2022, ore 10.00, nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it , accessibile previa autenticazione mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta distribuzione testate edite 2021 (spese sostenute nell’anno 2020).

La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica.

Per istruzioni sulla compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 13/10/2022)..

Calcolo del credito d'imposta

Il credito di imposta è previsto in misura pari al 30 per cento della spesa ammessa, effettivamente sostenuta per l’anno 2020 per la distribuzione ed il trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.  

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto agli importi complessivamente richiesti, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.

Riconoscimento del credito d'imposta

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’annualità 2021, il credito d’imposta con il relativo importo spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento pubblicato su questo sito.

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Normativa

  • decreto del Capo del Dipartimento 2 agosto 2022 – Differimento del termine di presentazione delle domande per la concessione del credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, a norma dell’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  • D.P.C.M. 26 ottobre 2021 – “Disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, a norma dell’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.
  • articolo 67, commi da 1 a 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Per saperne di più

  • Per le risposte alle principali domande pervenute al Dipartimento, consultare le FAQ

Per maggiori informazioni

Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla casella dedicata credito.distribuzione@governo.it

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