L'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m. e l’articolo 67, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, hanno previsto, per l’anno 2020 e per l’anno 2021, un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
Per l’attuazione della misura l'articolo 188 richiama espressamente il quadro normativo con cui è stata regolamentata l’agevolazione negli anni pregressi, ossia le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 182 a 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.
La circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 14 dicembre 2021 fornisce precisazioni in relazione alle modalità applicative del credito d'imposta per l’anno 2020 e 2021.
La misura agevolativa è stata notificata alla Commissione europea, che, con la decisione positiva n. C(2021) 7601 final pubblicata in data 9 dicembre 2021 sul sito della stessa Commissione Europea, si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.
Chi può accedere al beneficio
Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
L’agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Sono ammesse al beneficio le imprese con:
- sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;
- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione.
Spese ammesse
Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Nella domanda per l’anno 2020 sono dichiarate le spese sostenute nell’anno 2019.
Nella domanda per l’anno 2021 sono dichiarate le spese sostenute nell’anno 2020
Come e quando presentare la domanda
Le imprese editrici che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento, per l’anno 2020 e/o per l’anno 2021, nel periodo dal 15 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta carta 2020 (spese sostenute nell’anno 2019)" oppure "Credito di imposta carta 2021 (spese sostenute nell’anno 2020)".
Per istruzioni sulla compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 14 dicembre 2021).
Calcolo del credito d’imposta
Il credito di imposta è previsto in misura pari al 10 per cento della spesa effettiva sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto agli importi complessivamente richiesti, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.
Riconoscimento del credito d’imposta
Gli elenchi dei soggetti cui è riconosciuto, per ciascuna annualità, il credito d’imposta con il relativo importo spettante, sono approvati con decreti del Capo del Dipartimento e tempestivamente pubblicati su questo sito.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
Elenco degli ammessi
- Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 27 aprile 2022 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per l'anno 2020
- Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 27 aprile 2022 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per l'anno 2021
Normativa
- legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 c. 378-379 - legge di bilancio 2022
- Circolare del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 14 dicembre 2021 - Attuazione dell’articolo 188, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell’articolo 67, comma 9-bis), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2019 e nell’anno 2020 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite - decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 67, c. 9-bis, 9-ter e 9-quater - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali
- decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 96, c. 2 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 188 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, art. 1, comma 6 (controllare link alla disposizione) – Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori
- legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 484 – Legge Finanziaria 2005
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318 – Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito d’imposta, di cui all’art.4, commi da 181 a 186 e 189 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
- legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, c. 181-186 e 189 – Legge Finanziaria 2004
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