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Convenzioni con la RAI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento, stipula con la RAI Radiotelevisione italiana, sulla base della legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 19 e 20 apposite convenzioni per:

  • la realizzazione e la trasmissione di programmi per l’offerta televisiva e multimediale per l'estero;
  • la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d’Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
  • la trasmissione di programmi a tutela delle minoranze di lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano. Gli oneri sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano, sebbene la competenza resti statale, in capo al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

È inoltre in vigore un Accordo, ratificato con la Legge 29 settembre 2015, n. 164, in materia di collaborazione radiotelevisiva tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, finalizzato a contribuire, per il tramite della RAI, all'attività dell'emittente del servizio radiotelevisivo pubblico sammarinese.

Per maggiori informazioni

Servizio per i rapporti con i mezzi d’informazione

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