Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

L'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il "Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione", volto a garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.

L’istituzione del Fondo rappresenta una misura di forte razionalizzazione dell’attuale assetto del sistema finanziario di sostegno pubblico all'editoria che, ad oggi, è sorretto da disposizioni di legge che assegnano al settore risorse in modo disorganico e non programmato. Al Fondo affluiscono tutte le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria nonché nuovi canali di finanziamento provenienti dall'extra gettito del canone di abbonamento alla televisione e dal gettito annuale di un contributo di solidarietà da parte dei soggetti previsti dalla stessa legge (art. 1, comma 2).

Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e finanze (art. 1, comma 4).

Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio (art. 1, comma 6).

Al Fondo affluiscono tutte le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria nonché nuovi canali di finanziamento provenienti dall'extra gettito del canone di abbonamento alla televisione e dal gettito annuale di un contributo di solidarietà da parte dei soggetti previsti dalla stessa legge (art. 1, comma 2).

Extra-gettito del canone di abbonamento alla televisione

La legge 26 ottobre 2016, n. 198, articolo 1, comma 2, ha indicato le diverse fonti di alimentazione del Fondo, tra le quali figura, alla lett. c), una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione.

Tale previsione è stata oggetto di successivi interventi normativi, i quali, oltre a stabilizzarne la durata a cadenza annuale, ne hanno fissato l’importo nella misura massima fino a 125 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 10, comma 1, della legge n. 198 del 2016, dall’art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall’articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). 

Le risorse dell’extra gettito del canone di abbonamento alla televisione, una volta accertate, sono ripartite, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016, al 50 per cento tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per essere, successivamente, trasferite alle due Amministrazioni.

A partire dal 1° gennaio 2021, la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 616-619, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), ha poi introdotto un diverso meccanismo di assegnazione al Fondo delle risorse provenienti dal versamento del canone che - al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse e tenuto conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni – prevede che tali entrate siano destinate al Fondo per un importo fisso pari a 110 milioni di euro in ragione d’anno, sempre da ripartire al 50 per cento tra le due Amministrazioni ai sensi della sopra citata disposizione di legge.

Normativa

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