FAQ - Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative 2022

 

Scarica le FAQ  (aggiornate al 23 novembre 2023)

Le risposte relative ai quesiti hanno carattere “generale” e contribuiscono unicamente a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo, non anticipando in alcun modo l’esito dell’istruttoria che può avvenire, in concreto, solo sulla base della documentazione presentata o agli atti del richiedente, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali.

 

QUESITO n.1:

Un’impresa che possiede i seguenti 2 codici ATECO:

  • 62.09.09 servizi informatica
  • 58.14.00 edizione di riviste e periodici

e gestisce testate giornalistiche online, chiede se può presentare domanda di accesso al contributo

 

RISPOSTA:

Costituisce requisito di accesso al beneficio di cui all’art. 5 del DPCM 28 settembre 2022 (con particolare riferimento a soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art.2 del Decreto attuativo del 12 settembre 2023) l’indicazione, nel Registro delle imprese, di uno dei seguenti codici di classificazione ATECO come “primario o prevalente” (non essendo sufficiente la presenza di uno degli stessi come codice “secondario”):

      • per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani);
      • per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
      • per le agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa).

 

QUESITO n.2:

Un’impresa chiede se il contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici sia  cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0, la cui cumulabilità con altre agevolazioni è prevista dall’art. 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

 

RISPOSTA:

Come previsto dall’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, i contributi per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa, non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali e regionali.

Tuttavia, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è cumulabile con l’agevolazione di cui sopra, in quanto tale cumulabilità è espressamente prevista da una norma di rango primario (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1059). Al riguardo si precisa che il soggetto che richiede l’accesso all’agevolazione in questione dovrà indicare in domanda soltanto la quota di spese residua, al netto di quella ammessa al beneficio del credito d’imposta e, in ogni caso, il contributo di cui all’art. 5 non potrà superare la percentuale massima di rimborso del 70% delle spese residue ammissibili, fatta salva l’applicazione del riparto proporzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto 12 settembre 2023.

 

QUESITO n. 3

Un’impresa chiede se, in relazione agli investimenti ammessi alla Misura "Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative 2022" risultano ammesse anche le spese effettuate in leasing e/o noleggio.


RISPOSTA

Sono ammesse le spese effettuate in esecuzione di un contratto di leasing finanziario per gli investimenti avviati nell’anno 2022. L’importo ammissibile è quello indicato nella fattura o nelle fatture emesse nell’anno 2022, limitatamente alla quota capitale e al netto della eventuale quota per interessi passivi. Non sono invece ammesse le spese riferibili ad un contratto di leasing operativo o di noleggio.

 

QUESITO n.4

Un’impresa chiede se avendo un reparto IT e producendo internamente software è possibile rendicontare i costi del personale, allegando buste paga, timesheet specifici sui progetti, distinte bonifici ed estratto conto?

 

RISPOSTA

Come previsto nel Decreto attuativo del 12 settembre 2023 (cfr. art. 2, comma 4, lett. b) e comma 8, lett. b)), le spese sostenute per il progetto di investimento devono essere documentate con le relative fatture; pertanto le spese indicate nel quesito non sono ammissibili in quanto non documentabili tramite fattura.

 

QUESITO n. 5

Si chiede se il pagamento delle fatture presentate per l’accesso al contributo debba essere avvenuto entro il 31/12/2022

 

RISPOSTA

Il pagamento delle fatture può essere intervenuto anche successivamente all’anno 2022, purchè entro la data di presentazione della domanda di agevolazione

 

QUESITO n. 6

Con riferimento all’asseverazione di cui all’articolo 2, comma 11 del Decreto del Capo Dipartimento Informazione ed Editoria del 12 settembre 2023 si chiede:

- se l'asseverazione fatta da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri sezione B (ingegnere junior) nel settore degli Ingegneri dell’Informazione sia considerata valida oppure se sia necessaria l'asseverazione di un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri sezione A nel settore degli Ingegneri dell’Informazione.

- se tale professionista deve essere in possesso di certificazione rilasciata da apposito ente di accreditamento

- se esiste un modello da utilizzare per la certificazione

- se tale certificazione deve essere giurata

 

RISPOSTA

Non è richiesta l’iscrizione ad una specifica sezione (A o B) dell’Albo degli Ingegneri, né una certificazione rilasciata da apposito ente di accreditamento; rileva soltanto che l’ingegnere dell’informazione incaricato sia legittimato ad asseverare lo specifico progetto, tenuto conto della tipologia e della complessità tecnico-economica dello stesso.

Non è disponibile un modello specifico da dover seguire con riferimento all’asseverazione da parte del professionista e l’asseverazione non deve essere giurata, ma unicamente sottoscritta digitalmente dal professionista. Si rileva peraltro che l’asseverazione del professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri nel settore degli Ingegneri dell’Informazione, redatta secondo i principi di adeguatezza e correttezza, dovrà riguardare tutti i profili di cui all’art. 2 comma 11 del Decreto del Capo Dipartimento Informazione ed Editoria del 12 settembre 2023.

 

QUESITO n. 7

Con riferimento all'articolo 2 comma 11 del DPCM 28 settembre 2022 in cui vengono esplicitati i requisiti richiesti al professionista asseverante (iscrizione all'Albo degli Ingegneri nel settore degli Ingegneri dell'informazione), si chiede, come previsto dall'articolo 1, comma 11 della Legge di Bilancio n. 232 dell' 11 dicembre 2016 e circostanziato con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 marzo 2017, se l'asseverazione possa essere effettuata anche da un Organismo di certificazione accreditato in conformità ad uno degli schemi di accreditamento previsti dalla legge e circolare sopra menzionate, nonché conforme alle norme ISO/IEC 27006:2015 e ISO/IEC 27006:2015/Amd 1:2020. 

 

RISPOSTA

No, il progetto deve essere asseverato da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri nel settore degli Ingegneri dell’Informazione.

 

QUESITO n. 8

Si chiede se le spese relative alle fatture presentate per l’accesso al contributo debbano essere contabilizzate nel bilancio dell’esercizio 2022, nell’attivo patrimoniale alla voce “Immobilizzazioni materiali e/o immateriali”

 

RISPOSTA

La capitalizzazione delle spese sostenute non è richiesta ai fini della concessione del contributo. Per la scelta inerente la contabilizzazione, si rinvia alle valutazioni specifiche delle singole imprese richiedenti l’agevolazione.

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