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FAQ sui contributi alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di abbonamenti

Scarica le FAQ (aggiornate al 6 ottobre 2021)

Bandi anno 2021: termine per l’acquisto degli abbonamenti e per la fatturazione delle spese

Domanda n. 1: In relazione ai bandi per l’anno 2021 relativi all'art. 1, comma 389 e comma 390 della legge 27 dicembre 2019, il contributo può essere erogato solo per spese sostenute nel 2021 o anche nel 2022.

Domanda n. 2: Per accedere ai contributi di cui all’art. 1, comma 389 e all’art. 1, comma 390 della legge 27 dicembre 2019, per l’anno 2021, l’Istituto scolastico deve aver già saldato le fatture relative agli abbonamenti acquistati?

Risposta:

Sono ammesse al contributo per l’anno 2021 le spese - per l’acquisto di uno o più abbonamenti ai prodotti editoriali ammessi all’agevolazione – già sostenute e fatturate nell’anno 2021, fino al 31 ottobre, termine di presentazione della domanda relativa al bando 2021, a condizione che le medesime spese non siano già state dichiarate nella domanda relativa al bando 2020 e abbiano quindi costituito la base di calcolo per il contributo già ottenuto.

Non sono ammesse le spese non ancora sostenute.

Le testate giornalistiche acquistate, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi ai contributi, inoltre, debbono essere individuate e riconosciute utili ai fini didattici nella delibera del Collegio dei docenti.

A tale proposito, si precisa che, come specificato nei “bandi” per l’anno 2021, all’art. 2, comma 3, la domanda telematica per l’accesso ai contributi, sottoscritta dal Dirigente scolastico, include una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante, tra l’altro, gli estremi della sopracitata delibera del Collegio dei docenti, con l’indicazione delle testate giornalistiche individuate nella stessa, le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti alle medesime testate e gli estremi delle relative fatture.

Prodotti editoriali ammessi alle agevolazioni: esclusione delle spese per l’acquisto di abbonamenti a giornali e riviste non destinati alla didattica e agli alunni

Domanda n. 1: Buongiorno, possono rientrare nel contributo per l'editoria le riviste specializzate per l'amministrazione scolastica e la funzione docente?

Domanda n. 2: In riferimento ai contributi di cui all’art. 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con la presente si chiede se nella dicitura "... abbonamenti ai quotidiani, periodici e riviste scientifiche di settore, ..." rientrano anche gli abbonamenti, le riviste e quant'altro (cartaceo e on line) relativi alla segreteria e quindi non direttamente rivolti alla didattica e agli alunni.

Risposta:

Le spese per l’acquisto di abbonamenti a giornali e riviste non destinati alla didattica e agli alunni sono escluse dai contributi previsti, a favore delle istituzioni scolastiche, dall’art. 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Al riguardo si rappresenta che, ai sensi della normativa di riferimento, sono ammesse ai suddetti contributi le spese per l’acquisto degli abbonamenti a testate giornalistiche, che siano iscritte presso il competente Tribunale (ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) ovvero iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249) e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile, che, con  delibera del Collegio dei docenti, siano individuate e riconosciute utili ai fini didattici e che rappresentino, inoltre, nell’ipotesi di richiesta di ammissione al contributo di cui al comma 390, il necessario strumento per l’attuazione dei prescritti programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi.

Inammissibilità delle spese sostenute per servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali (Biblioteca Digitale)

Domanda n. 1: si chiede di conoscere se l'attività di prestito digitale, in quanto consente la consultazione numerosi quotidiani e riviste anche esteri, rientra tra quelle indicate nell'art. 1 comma 2 del bando per l'assegnazione del contributo previsto dall'art. 1, comma 390, della L. 27/12/2019 n. 160. Nel nostro caso trattasi della biblioteca digitale MLOL scuola.

Domanda n. 2: si chiede, cortesemente, di conoscere se l’adesione al servizio offerto da Media Library OnLine (MLOL scuola) e l’attivazione di un pacchetto edicola ed e-book possa rientrare tra le tipologie di abbonamenti che beneficiano del sostegno finanziario di cui all’art. 1, commi da 389 a 392 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cosiddetta Legge di Bilancio 2020).

Risposta:

Le spese sostenute per un servizio di “prestito digitale” di prodotti editoriali non rientrano tra le spese ammesse ai contributi di cui all’art. 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con riferimento al caso specifico, non è ammessa al contributo la spesa per l’acquisto di contenuti e prestiti digitali dalla Biblioteca digitale MLOL: da quanto emerso, infatti, la Biblioteca digitale MLOL agisce come intermediario e fornisce un servizio di consultazione e prestito digitale di diversi prodotti editoriali, non tutti rientranti, peraltro, tra quelli ammessi all’agevolazione.

Ai sensi della normativa di riferimento, infatti, sono ammesse ai suddetti contributi le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti a prodotti editoriali iscritti presso il competente Tribunale (ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249), dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Nel merito, si sottolinea, tra l’altro, che le testate giornalistiche, oggetto dell’abbonamento, debbono comunque essere preventivamente individuate. Tra i requisiti prescritti per l’ammissione ad entrambi i contributi, infatti, è prevista la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.

La domanda telematica per l’accesso al contributo sottoscritta digitalmente dal Dirigente scolastico, inoltre, include una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante, tra l’altro, che le testate giornalistiche individuate nella sopracitata delibera del Collegio dei docenti rientrano tra i prodotti editoriali ammessi al contributo ai sensi del D.P.C.M. 4 maggio 2020 e del bando del 22 luglio 2021. Con la medesima dichiarazione sostitutiva vengono attestate anche le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti alle testate giornalistiche individuate nella citata Delibera.

Inammissibilità delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti editoriali diversi da giornali, periodici e riviste scientifiche e di settore

Domanda: essendo la nostra scuola dell’infanzia interessata a partecipare al “Bando 2021 - Comma 389 - Scuole ogni ordine e grado” necessitiamo sapere se, fra quanto oggetto di contribuzione, rientra anche l’acquisto di libri educativo-didattici da utilizzare in aula.

Risposta:

Le spese sostenute per l’acquisto di libri, sia pure al fine educativo-didattico da utilizzare in aula non sono ammissibili ai contributi di cui all’articolo 1, comma 389 e comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Al riguardo, si precisa che sono ammesse ai citati contributi – disciplinati per l’anno 2021 dai Decreti del Capo del Dipartimento del 22 luglio 2021 (bandi anno 2021) – riconosciuti,  rispettivamente, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione e a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei piani per l'offerta formativa rivolta ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado - unicamente le spese per l’acquisto di uno o più abbonamenti a prodotti editoriali, che, in relazione allo specifico contributo, sono individuati in giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, che siano iscritti presso il competente Tribunale (ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249), dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

(Si precisa, altresì, che la domanda telematica per l’accesso ai contributi, sottoscritta dal Dirigente scolastico, include una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante, tra l’altro, che le testate giornalistiche – che nella Delibera del Collegio dei docenti sono state individuate, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, e riconosciute come utili ai fini didattici - rientrano tra i prodotti editoriali ammessi al contributo ai sensi del D.P.C.M. 4 maggio 2020 e del bando del 22 luglio 2021).

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