26 gennaio 2021
Le vigenti disposizioni normative hanno soppresso, a decorrere dall’annualità 2020, le agevolazioni di cui all’art. 28 della legge 5 agosto 1981 n. 416 (riduzioni tariffarie telefoniche) per tutte le imprese editoriali, sia del settore dei giornali che dell’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge finanziaria per l’anno 2019), ha infatti stabilito, all’articolo 1, comma 772, che "a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all’articolo 8 della legge 7° agosto 1990, n. 250 e dell’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223", ed ha disposto, conseguentemente, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’abrogazione delle sopracitate norme (cfr. art. 1, commi da 773 a 775).
Naturalmente, venute meno le predette agevolazioni, non è più esperibile la relativa procedura di richiesta (domande o "preavvisi" propedeutici alla presentazione delle domande), per cui eventuali domande che venissero trasmesse al Dipartimento per accedere alle suddette riduzioni tariffarie, con riferimento all’annualità 2020, saranno dichiarate inammissibili.
agevolazioni , tariffe , telefoniche