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Indizione dei comizi elettorali 2025

Data 15/04/2025

Come è noto, tra l’8 e il 9 giugno 2025, si terrà il referendum popolare abrogativo con 5 quesiti, elencati di seguito:

  • «Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»;
  • «Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»;
  • «Norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi: Abrogazione parziale»;
  • «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»;
  • «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana: Abrogazione».

Il 31 marzo 2025 sono stati emanati i decreti di indizione dei comizi elettorali relativi ai referendum popolari di cui sopra. Per tutta la durata dei comizi e fino al termine delle operazioni di voto è in vigore, come previsto dalla legge n.28 del 22 febbraio 2000, di cui all’art. 9 comma 1, il divieto di comunicazione istituzionale.  A tal proposito si segnala che, in data 8 aprile 2025, è stata emanata la delibera AGCOM 102/25/CONS contenente disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per i cinque referendum popolari. 

L’art. 26, comma 17, della delibera sopra citata, specifica che “l’Autorità adotta i provvedimenti sanzionatori consistenti nella pubblicazione del messaggio di violazione e nella contestuale rimozione di quanto realizzato in violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in tutti i casi in cui le attività di comunicazione e informazione istituzionale riguardano, anche in via indiretta, le tematiche connesse ai quesiti referendari.”  

Pertanto, in occasione della presente consultazione elettorale, le disposizioni relative al divieto di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale possono ritenersi applicabili ai soli casi individuati dall’art. 26 comma 17 della citata ordinanza istituzionale, ovvero alle campagne che riguardano, anche in via indiretta, le tematiche connesse ai quesiti referendari.