Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari: al via, dal 1° al 31 marzo, la presentazione delle "comunicazioni per l’accesso" per l’anno 2021

1 marzo 2021

Dal 1° al 31 marzo 2021 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2021 attraverso servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE e con le credenziali Entratel e Fisconline.

A seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta è riconosciuto:

  • relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati;
  • relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Solo per gli investimenti sui giornali, pertanto, per gli anni 2021 e 2022 viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento dell’anno precedente.

L’agevolazione rimane soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa, determinato dallo stanziamento annuale, distinto per i due suddetti "canali" di investimento.

La citata disposizione della legge di bilancio ha già previsto, per i soli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali, uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Deve ancora essere determinato lo stanziamento per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiotelevisive, che sarà stabilito, a valere sulla quota del "Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione" di competenza del Ministero dello sviluppo economico, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’art. 1, comma 4, della Legge n. 198/2016, emanato annualmente per la ripartizione, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello sviluppo economico, delle risorse del suddetto fondo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione di questo sito oppure la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate dove sono altresì pubblicati il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornati

credito d'imposta , investimenti , pubblicità , bonus pubblicità
Torna all'inizio del contenuto