FAQ Contributo edicole 2023 sulle spese sostenute nel 2022_x
investimenti agevolabili
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Per quanto riguarda gli "interventi di trasformazione digitale o di ammodernamento tecnologico" che possono essere coperti dalla misura agevolativa, non esiste un elenco predefinito e il criterio generale si deve ispirare alle finalità indicate nella norma di riferimento ovvero alle diverse e peculiari necessità e situazioni dei richiedenti il bonus. In ogni caso i costi sostenuti nell'anno 2022, relativi agli interventi effettuati/acquisti, in sede di domanda di accesso all’agevolazione, devono essere esposti al netto dell’IVA. È inoltre necessario conservare la fattura e la documentazione che dimostri la tracciabilità del pagamento, il quale deve risultare riconducibile al beneficiario.
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L’attività di “informatizzazione”, per collegarsi digitalmente alla rete della Distribuzione Locale, al fine di gestire le forniture, può rientrare tra gli “interventi di trasformazione digitale e/o ammodernamento tecnologico”, previsti dal D.P.C.M. 10 agosto 2023 e dal relativo decreto di attuazione 28 novembre 2023 per l’accesso al Contributo a favore delle edicole, per l’anno 2023, sulle spese sostenute nell’anno 2022. L’impresa può fruire del contributo anche se i contratti stipulati per lo svolgimento di tale attività sono anteriori al 2022, purché le spese derivanti da tali accordi siano state sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022
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Si, purché le spese esposte siano state sostenute nel 2022.
Requisiti per l’accesso al “contributo edicole 2023 sulle spese sostenute nel 2022”: codici di classificazione ATECO richiesti
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Il “contributo edicole 2023 per le spese sostenute nel 2022”, istituito dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, e disciplinato dall’articolo 2, del decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 29 novembre 2023, è destinato agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. In tale categoria rientrano tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice di attività primario/prevalente il codice ATECO 47.62.10, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari.
L’assenza del codice che identifica specificamente la vendita di giornali come attività primaria/prevalente preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.
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Il “contributo edicole 2023 per le spese sostenute nel 2022”, istituito dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, e disciplinato dall’articolo 2, del decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 29 novembre 2023, è destinato agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. In tale categoria rientrano tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice di attività primario/prevalente il codice ATECO 47.62.10, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari.
L’assenza del codice che identifica specificamente la vendita di giornali come attività primaria/prevalente preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.
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Il “contributo edicole 2023 per le spese sostenute nel 2022”, istituito dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, e disciplinato dall’articolo 2, del decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 29 novembre 2023, è destinato agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. In tale categoria rientrano tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice di attività primario/prevalente il codice ATECO 47.62.10, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari.
L’assenza del codice che identifica specificamente la vendita di giornali come attività primaria/prevalente preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.
Introduzione del canone unico patrimoniale, sostitutivo degli importi pagati a titolo di cosap e gli importi pagati a titolo di tosap, ai fini del calcolo delle spese che concorrono alla determinazione del “contributo edicole
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RISPOSTA: Poiché la legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019, ha previsto, all’articolo 1, comma 816, che i comuni, province e città metropolitane istituissero in sostituzione di TOSAP e COSAP, nonché di altri tributi locali che avevano come presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone unico patrimoniale (CUP) a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai fini della presentazione della domanda di accesso al contributo previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, è possibile inserire tale Canone in luogo delle imposte citate nel suddetto D.P.C.M. Qualora il nuovo tributo non fosse stato ancora istituito ed applicato nel 2022 dal comune o altro ente nel cui territorio è sito il punto vendita, le imprese potranno inserire le eventuali spese sostenute per TOSAP o COSAP.
Roberto Vicino
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forse si
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assolutamente no
Requisiti per l'accesso BIS
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Il “contributo edicole 2023 per le spese sostenute nel 2022”, istituito dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, e disciplinato dall’articolo 2, del decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 29 novembre 2023, è destinato agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. In tale categoria rientrano tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice di attività primario/prevalente il codice ATECO 47.62.10, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari.
L’assenza del codice che identifica specificamente la vendita di giornali come attività primaria/prevalente preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.