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La comunicazione pubblica durante le consultazioni elettorali e referendarie

"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni" (Art. 9, legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Le campagne di pubblica utilità, che le Amministrazioni  ritengono indispensabili ed indifferibili per l’efficace svolgimento e per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, dovranno recare esclusivamente l’emblema della Repubblica oltre ad eventuali strumenti di comunicazione informativa (numero verde, sito internet, ecc.) necessari a veicolare l’iniziativa di comunicazione.

Le Amministrazioni interessate dovranno sottoporre all'AGCOM l'intenzione di svolgere le attività di comunicazione ritenute indispensabili, allegando i materiali già realizzati in forma anonima, per eventuali osservazioni.

Le Amministrazioni che nel suindicato periodo intendano richiedere al Dipartimento per l’informazione e l’editoria la messa in onda delle proprie iniziative di comunicazione sulle reti RAI dovranno allegare la risposta positiva espressa dall'AGCOM.

Normativa

Per maggiori informazioni

Comunicazione Istituzionale durante il periodo elettorale

Modello

Servizio per la comunicazione istituzionale

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