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Convenzioni con la RAI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento, stipula con la RAI Radiotelevisione italiana, sulla base della legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 19 e 20 apposite convenzioni per:

  • la realizzazione e la trasmissione di programmi per l’offerta televisiva e multimediale per l'estero;
  • la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d’Aosta, in lingua slovena, italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in lingua sarda nella Regione Sardegna;
  • la trasmissione di programmi a tutela delle minoranze di lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano. Gli oneri sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano, sebbene la competenza resti statale, in capo al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

 

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