La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento, stipula con la RAI Radiotelevisione italiana, sulla base della legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 19 e 20 apposite convenzioni per:
- la realizzazione e la trasmissione di programmi per l’offerta televisiva e multimediale per l'estero;
- la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d’Aosta, in lingua slovena, italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in lingua sarda nella Regione Sardegna;
- la trasmissione di programmi a tutela delle minoranze di lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano. Gli oneri sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano, sebbene la competenza resti statale, in capo al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
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